Il contratto di lavoro a tempo determinato consiste in un contratto di lavoro subordinato che prevede una durata prestabilita.
Secondo la normativa generale oggi in vigore, la durata massima è fissata in 12 mesi ma può arrivare anche a 24 mesi nei seguenti casi:

  • Esigenze oggettive e temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero legate alla sostituzione di altri lavoratori
  • Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria

Qualora venga stipulato un contratto di questa tipologia senza le previste condizioni, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato una volta superati i 12 mesi. La durata dei rapporti lavorativi del contratto a tempo determinato non deve superare i 24 mesi, fatta eccezione per:

  • Attività stagionali
  • Disposizioni date dai contratti collettivi

Tramite l’Ispettorato territoriale del lavoro, potrà essere stipulato un altro contratto a tempo determinato (della massima durata di 12 mesi) tra gli stessi soggetti. In caso di mancata attivazione della procedura presso l’ITL o nel caso in cui venga superato il termine previsto dal contratto, quest’ultimo diventa un contratto a tempo indeterminato dalla data in cui è stato stipulato.

Fermo restando il limite massimo dei 24 mesi, il contratto può essere rinnovato solo in caso di sussistenza delle causali sopra indicate (Esigenze oggettive e temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero legate alla sostituzione di altri lavoratori, Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria sostituzione dei lavoratori o qualora si abbiano delle esigenze correlate alla propria attività).
Diversamente, è possibile prorogare un contratto liberamente solo entro i primi 12 mesi; successivamente, saranno necessarie le condizioni precedentemente indicate, fatta eccezione per le attività stagionali.
Un contratto a tempo determinato può essere prorogato solo per un totale di quattro volte, nel caso in cui il contratto stipulato inizialmente abbia una durata inferiore di 24 mesi e il lavoratore dia il suo consenso. Se si superano le quattro proroghe totali, il contratto verrà considerato a tempo indeterminato dall’inizio della quinta proroga. Fanno eccezione le start up innovative per un periodo complessivo di quattro anni.
Infine, se il lavoratore è assunto nuovamente ad una distanza di 10 o 20 giorni dalla scadenza del contratto (a seconda della durata superiore o inferiore ai 6 mesi), allora il contratto verrà considerato a tempo indeterminato.

Caratteristiche del contratto a tempo determinato

Oltre alle precedenti indicazioni, che stabiliscono la struttura normativa di un contratto a tempo determinato, dobbiamo considerare anche ulteriori fattori. Uno di questi è il principio di non discriminazione, il quale implica che il lavoratore a tempo determinato abbia diritto al medesimo trattamento, in quanto compatibile con le caratteristiche del contratto a tempo determinato, ricevuto dagli altri lavoratori a tempo indeterminato.

Esistono determinate limitazioni. Le assunzioni a tempo determinato non possono essere effettuate nei seguenti casi:

  • Unità produttive che abbiano licenziato più persone nei precedenti sei mesi
  • Sostituzione dei lavoratori in sciopero
  • Unità produttive che abbiano sospensioni o riduzioni dell’orario secondo la Cassa Integrazione Guadagni
  • Datori di lavoro che non siano in regola con le normative riguardanti la sicurezza sul lavoro

La forma del contratto deve essere scritta (con espressa indicazione della causale, ove necessaria). Se non vi è un documento, sottoscritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa, il contratto risulterà a tempo indeterminato. Il contratto deve essere consegnato entro i cinque giorni che seguono l’inizio del lavoro. La forma scritta non è richiesta in caso di contratto di durata inferiore a 12 giorni.

Retribuzione e contributi

Salvo eccezioni, nel contratto a tempo determinato valgono le stesse norme del contratto a tempo indeterminato in materia di retribuzione, contributi e regime fiscale. Il riferimento è sempre il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL), ma datore di lavoro e lavoratori possono concordare retribuzioni superiori. Una volta scaduto il contratto, se il lavoratore continua a svolgere l’attività prevista dal suddetto contratto ha diritto ad una retribuzione maggiorata:

 

  • 20% nei primi 10 giorni di prosecuzione dell’attività
  • 40% a partire dall’undicesimo giorno

Tutele del lavoratore

In materia di tutela, non possiamo non citare il diritto di precedenza. Questo implica che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, dal momento in cui il lavoratore abbia lavorato per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti in una stessa azienda, il suddetto lavoratore avrà la precedenza sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla stessa azienda entro i successivi dodici mesi per le mansioni già svolte. Tale diritto deve essere espressamente richiamato nel contratto di assunzione.

Inoltre, qualora il lavoratore venga assunto per attività stagionali, ha il diritto di precedenza a condizione che non vi siano delle disposizioni specifiche all’interno dei contratti collettivi di carattere aziendale, nazionale o territoriale.
Il diritto di precedenza può essere esercitato dal lavoratore solo se manifesta tale volontà entro 3 o 6 mesi, per le attività stagionali, dalla sua cessazione. Il diritto di precedenza si estingue decorso un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere risolto anche prima della scadenza.

  • Licenziamento: il datore di lavoro può licenziare il lavoratore per giusta causa, ma non per giustificato motivo
  • Risoluzione consensuale
Normativa legata all’emergenza covid

Ai sensi di quanto previsto dall’attuale formulazione dell’art. 93 DL 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) : fino al 31 dicembre 2020 è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali sopra indicate.

L’Ispettorato del Lavoro con la nota n. 113 del 16 settembre 2020 ha fornito utilissime indicazioni interpretative. In particolare, si legge nella nota: “si ritiene che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto”contenuta nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015. Ne consegue che, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi.
La previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, lascia altresì intendere che il termine del 31 dicembre p.v. sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.”

+39 010 8391528
+39 010 8391183

Via Xx Settembre 8/16
16121 Genova (GE)

Chiama Ora