Mascherina sul luogo di lavoro? Lo diciamo subito senza alcuno spazio al fraintendimento: sì. La situazione pandemica non è ancora finita, ormai lo sappiamo tutti, e gli obblighi di legge relativi all’utilizzo della mascherina sono fatti per tutelare la salute dei lavoratori. Nel DL n. 18/2020 e nei successivi protocolli siglati dal Governo (14 marzo e 24 aprile 2020), sono state emanate le linee guida sulle misure anti-contagio da parte delle aziende in periodo di pandemia: tra queste misure figura l’obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione dei propri dipendenti le mascherine nel caso in cui, per svolgere le proprie mansioni, non possano rispettare il distanziamento dai colleghi. Dunque l’obbligo della mascherina deve coinvolgere tutti: l’azienda la fornisce, il lavoratore la indossa.

Negli ultimi mesi ci sono stati alcuni casi di controversia legale inerenti proprio alla tematica della mascherina sul luogo di lavoro e del rifiuto di indossarla da parte del lavoratore. Ne citiamo due: in entrambi i casi il Tribunale ha dato ragione all’azienda e torto al dipendente.

Tribunale di Venezia: sospensione del lavoratore no mask legittima

La prima sentenza che citiamo è quella del Tribunale di Venezia del 4 giugno 2021. Un operatore ecologico con ruolo di rappresentante sindacale invia inizialmente una PEC alla sua azienda argomentando in modo minaccioso della pretesa illegittimità dell’utilizzo obbligatorio della mascherina. In seguito si presenta alla riunione periodica sulla sicurezza privo di mascherina, e nonostante l’invito del RSPP ad indossare la mascherina chirurgica fornita dall’azienda, si rifiuta di farlo. Infine affigge la PEC sulla bacheca aziendale in modo da istigare i colleghi.

L’azienda decreta la sospensione di 3 giornate e il Giudice dichiara legittima la sanzione: risulta inammissibile la pretesa del lavoratore di non indossare la mascherina, poiché il Datore di lavoro ha l’obbligo di porre in essere le misure in grado di limitare la diffusione dell’epidemia.

Tribunale di Trento: licenziamento del lavoratore no mask legittimo

La seconda sentenza che vi esponiamo è del Tribunale di Trento, datata 8 luglio 2021. Un’insegnante si rifiuta di indossare la mascherina durante il servizio scolastico, adducendo di essere “obiettrice di coscienza” e di essere impossibilitata ad utilizzare la mascherina per ragioni di salute. Risultato: licenziamento per giusta causa. L’insegnante fa ricorso ma lo perde. Il Giudice, non trovando alcuna giustificazione medica oggettiva tale da giustificare il rifiuto di indossare la mascherina, dichiara legittimo il licenziamento.

Le motivazioni giudiziarie sono essenzialmente due: il Protocollo d’intesa siglato dal ministero dell’Istruzione il 6 agosto 2020, prescrivente l’obbligo «per chiunque entri negli ambienti scolastici» di «adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina»; le disposizioni previste dall’articolo 20, comma 1 e comma 2 lettera d) del Dlgs 81/2008 che impongono al lavoratore di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro utilizzando i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione del datore di lavoro.

In conclusione, l’utilizzo della mascherina non dev’essere visto come un obbligo gravoso e forzato, ma come un adempimento al proprio dovere di lavoratore (o di datore di lavoro) di proteggere la propria salute e quella degli altri.

 

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